Art. 12.
(Procedimento autorizzativo).

      1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinati al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole delle strutture di partecipazione e dei consigli di quartiere o di municipalità previsti dallo statuto comunale.
      2. I gestori di impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare un'istanza di verifica di conformità degli impianti alle disposizioni della medesima legge, contestualmente alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti per il tempo necessario per la conclusione del procedimento.
      3. In caso di funzionamento di un impianto di telefonia mobile privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo o in violazione di norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.